IMPIEGO PUBBLICO

 

---Decadenza dall’impiego

n.° sent. 1457 - Sez. II - data pubbl. 5 febbraio 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Lambiase Pasquale (avv. G.Palma) - c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv.. B.Bausano)

sommarietto. Impiego pubblico - Decadenza dall’impiego - Art.127, lett. e), T.U. n.3/1957 - Presupposti: sussistenza della volontà dell’impiegato di non proseguire il rapporto con la P.A..

massima. L’elemento centrale della fattispecie decadenziale prevista dall’art. 127 lett. e) del T.U. n.3/1957 risiede non tanto nell’assenza arbitraria del dipendente pubblico, nella sua materiale oggettività, quanto nell’atteggiamento psichico del dipendente pubblico e cioè nella sua volontà effettiva e consapevole di non proseguire il rapporto con l’amministrazione.

E’ pertanto illegittimo il provvedimento di decadenza emesso ai sensi della citata norma quando circostanze particolari e concrete escludono la certezza della predetta volontà.

 

 

---Dipendenti ...

n.° sent. 3803 - Sez. III - data pubbl. 16 dicembre 1998 - Pres. de Leo - Est. Morabito - ric. Furno Luigi (avv. G.Posillico) c. Regione Campania (avv. M.D’Elia)

sommarietto. Impiego pubblico - Dipendenti di enti locali - Indennità di vigilanza, ex art. 26 lett f) D.P.R. n. 347/1983 - Riservata a formali qualifiche funzionali di inquadramento.

massima. L’indennità di vigilanza, ex art. 26 lett f) del d.P.R. n. 347 del 1983 costituisce non già un emolumento accessorio allo stipendio dei dipendenti dell’ente locale - connesso, cioè, in linea generale ed astratta all’esercizio di compiti di vigilanza, bensì il trattamento riservato soltanto a formali qualifiche funzionali d’inquadramento, aventi ad oggetto puntuale ed univoco siffatta prestazione lavorativa, come, peraltro, ben può evincersi dal riferimento, - operato dall’art. 34 del d.P.R. n. 268 del 1987, dall’art. 45 del d.PR. n. 333 del 1990 e dall’art. 37 del C.c.n. del comparto del personale "Regioni-Autonomie Locali" che il Governo é stato autorizzato a sottoscrivere con provvedimento del P.C.M. del 6.4.\995, - alla c.d. "area di vigilanza"; riferimento che individua, nel contesto della disciplina posta dagli accordi collettivi di lavoro, uno dei settori in cui si articola l’ordinamento del personale degli enti interessati ed, in particolare, quei soggetti destinatari dell’indennità medesima sulla base, appunto, della qualifica e non dell’attività.

 

 

---Invalidi civili

 

n.° sent. 2996 - Sez. II - data pubbl. 28 settembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Venditto Biagio (avv. A.Lamberti) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. ra Stato)

sommarietto. Impiego pubblico - Invalidi civili - Assunzione illegittima - Abusiva occupazione di un posto di invalido nell’organico - Effetti.

Impiego pubblico - Invalidi civili - Requisiti di accesso - Art.12 L.482/1968 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

massima. L’illegittima assunzione di un invalido civile, nel comportare l’abusiva occupazione di un posto di invalido nell’organico della P.A., produce l’effetto indiretto del mantenimento a carico dell’assistenza pubblica di un invalido "vero", con la conseguenza che, in ogni caso, sussiste un danno "minimo" rappresentato dall’erogazione del trattamento pensionistico spettante all’invalido non chiamato all’impiego per l’effetto della simmetrica assunzione indebitamente disposta.

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n.482/68, nella parte in cui prevede , sia per i soggetti "svantaggiati", che per quelli "normali", gli stessi requisiti generali di accesso all’impiego, con l’unica differenza dell’idoneità fisica.

 

 

---Mansioni e funzioni

n.° sent. 2394 - Sez. IV - data pubbl. 15 luglio 1998 - Pres. Corsaro - Est. Russo - ric. Montella Giuseppe (avv. S.Turrà) c. ASL Napoli 2 (avv.ti C.Salerno, M.Vella)

sommarietto. Impiego pubblico - Mansioni e funzioni - Assegnazione in base alla qualifica - Motivazione - Esclusione.

massima. L’assegnazione di un pubblico dipendente alle mansioni proprie della sua qualifica non implica alcun tipo di motivazione. (Giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, Cons. St. sez.V, 25 maggio 1998 n. 680.

 

 

---Mobilità

n.° sent. 2668 - Sez. II - data pubbl. 30 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Cecere Anna (avv. L.Acampora ) c. Università degli studi "Federico II di Napoli" (avv.ti G. Verde, M. Cacace)

sommarietto. Impiego pubblico - Mobilità - Art.32, comma 2, d.lvo n.29/93 - Individuazione del personale in esubero - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Insussistenza.

massima. La individuazione di personale in esubero oggetto ex art. 32, comma 2, del D.lvo n. 29/93 a "mobilità con trasferimento a domanda d’ufficio, comporta automaticamente la conoscenza, da parte dello stesso personale del conseguente suo trasferimento e potrà in esso intervenire per far valere le sue ragioni e/o preferenza circa la nuova sede di assegnazione. A tale personale pertanto non deve essere comunicato l’avvio del predetto procedimento ex art. 7 della l. 241/90.

 

 

---Provvedimento disciplinare

n.° sent. 2331 - Sez. I - data pubbl. 9 luglio 1998 - Pres. Coraggio - Est. Donadono - ric. Della Cioppa Pasquale (avv. E.Tecchia) c. Ministero della Difesa (avv.ra Stato)

sommarietto. Impiego pubblico - Provvedimento disciplinare - Recidiva - Applicazione - Presupposti: ricezione della comunicazione di un precedente provvedimento sanzionatorio.

Impiego pubblico - Provvedimento disciplinare - Conclusione del procedimento - Presupposti.

Impiego pubblico - Provvedimento disciplinare - Continuazione e recidiva - Istituti compatibili.

massima. Per l’applicazione della recidiva, in sede disciplinare, é necessario e sufficiente che la nuova mancanza addebitata sia stata compiuta dopo che l’incolpato abbia avuto comunicazione di un precedente provvedimento sanzionatorio; sicché non può essere considerato recidivo chi, al momento della nuova infrazione, sia ancora ignaro di una sanzione già deliberata ma non ancora notificata, mentre non occorre attendere che il provvedimento sanzionatorio stesso sia divenuto definitivo ed inoppugnabile.

Ai fini della tempestività dell’esercizio del potere disciplinare e del computo del termine di perenzione del procedimento stabilito dall’art. 24, co. 6, del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto " Ministeri", la conclusione del procedimento va individuata nel momento in cui viene emanato l’atto che infligge la sanzione, laddove le formalità relative alla comunicazione all’interessato costituiscono un requisito di efficacia della sanzione nella sfera giuridica del destinatario, e non incidono sull’esistenza e sulla legittimità dell’atto da comunicare, che vanno valutate in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua emanazione e non possono essere condizionate da circostanze sopravvenute.

In materia disciplinare la valutazione della continuazione non esclude l’applicazione della recidiva, essendo i presupposti e le finalità dei due istituti diversi e non incompatibili tra di loro.

 

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n.° sent. 3793 - Sez. II - data pubbl. 16 dicembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. De Angelis Pasquale (avv. A.Romano) c. Ministero della Difesa (avv.ra Stato)

sommarietto. Impiego pubblico - Provvedimento disciplinare - Reato consumato e reato tentato - Sanzioni differenziate.

massima. La stessa sanzione espulsiva del dipendente pubblico dalla struttura amministrativa non può essere irrogata, all’esito di un procedimento disciplinare, indifferentemente per il reato consumato o per il reato tentato.

Non é infatti ragionevole che la P.A. in sede disciplinare tratti in modo unitario fatti per i quali il legislatore, in sede penale, prevede trattamenti differenziati.

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---Riammissione in servizio

 

n.° sent. 3792 - Sez. II - data pubbl. 16 dicembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Adriani Luciano (avv.tiA.Contieri, R.Marrama) c. Università Studi di Napoli (avv.ra Stato)

sommarietto. Impiego pubblico - Riammissione in servizio - In caso di scarcerazione del dipendente - Valutazione discrezionale della P.A. - Atto di revoca ex nunc.

massima. La riammissione in servizio disposta dalla Amministrazione a seguito di scarcerazione del dipendente pubblico già sospeso obbligatoriamente dal servizio é il risultato di una nuova valutazione discrezionale fatta dalla P.A. sulla situazione sopravvenuta alla scarcerazione e, pertanto, si configura come atto di revoca operante ex nunc.